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Condizioni Generali di Trasporto Jet4you (CGT)

1. Campo di applicazione

Le presenti condizioni di trasporto si applicano a tutti i trasporti di passeggeri e bagaglio, comprese le prestazioni di servizi ad essi afferenti di Jet4you, 4, lotissement de la Colline Sidi Maarouf 20190 Casablanca-Marocco e/o suoi incaricati (entrambe denominati di seguito " JFU ").

JFU è autorizzata a cedere l'esecuzione dei servizi di trasporto del tutto o in parte a terzi/incaricati, garantendo che le norme di sicurezza dei suddetti corrispondono a quelle di JFU e che il volo in oggetto sarà assicurato con una compagnia di qualità equivalente. JFU potrà procedere a un cambio degli aeromobili o dei numeri di volo.

Le presenti disposizioni di trasporto sono altresì applicabili ai voli salvo esplicita convenzione contraria.

2. Prenotazione

La prenotazione può essere effettuata via Internet, via telefono chiamando il Call center Jet4you, per mezzo di un'agenzia di viaggi (in Marocco e in Francia e nella maggior parte dei paesi di destinazione), oppure nelle nostre agenzie in aeroporto. La data limite per la prenotazione è 2 ore prima dell'orario di partenza. Sarà possibile procedere con un'ulteriore prenotazione soltanto presso le nostre agenzie in aeroporto prima della chiusura dei banchi check-in (40 min prima del volo).

Non sarà inviato alcun biglietto cartaceo. Al momento della prenotazione, il passeggero riceverà un numero di prenotazione e, su richiesta, una conferma della propria prenotazione via fax o e-mail, che si raccomanda di presentare al check-in.

In caso di prenotazione effettuata da una persona per più passeggeri, la suddetta sarà responsabile della corretta e tempestiva trasmissione di eventuali notifiche indirizzate ai passeggeri oggetto della prenotazione e sarà tenuta a rimborsare JFU per i danni eventualmente causati da una trasmissione non tempestiva

La prenotazione è valida soltanto per il volo prenotato e per la persona il cui nome è indicato sulla prenotazione. Il nome potrà essere modificato nel periodo tra la prenotazione e la partenza soltanto dietro presentazione di certificato rilasciato dall'anagrafe che attesti la suddetta modifica. Eventuali modifiche al nome saranno possibili soltanto conformemente alle condizioni di cui al punto 5.

JFU declina ogni responsabilità nei confronti della persona autorizzata in caso di presentazione del numero di prenotazione in allegato a un documento d'identità con fotografia da parte di una persona diversa da quella autorizzata a viaggiare o a ricevere il rimborso, quando la prestazione di trasporto o il rimborso alla persona che ha presentato il numero di prenotazione siano stati erogati in buona fede.

3. Tariffe/ Pagamento

I prezzi confermati al momento della prenotazione sono da ritenersi validi unicamente per il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione reali per la persona il cui nome figura sulla conferma di prenotazione e per gli orari ivi indicati.

Il pagamento dovrà essere effettuato per intero al momento della prenotazione (non si accettano acconti).

In alcuni paesi, le autorità o imprese aeroportuali possono esigere tasse ed eventuali oneri direttamente dal passeggero. Essi non saranno di conseguenza compresi nella tariffa del biglietto, bensì dovranno essere corrisposti dal passeggero a titolo di supplemento. Siete pregati tuttavia di notare che le tariffe indicate su Internet non sono comprensive di tasse e oneri. Il prezzo totale viene visualizzato nella fase 3 del processo di prenotazione.

In caso di mancato pagamento o ritardo nel pagamento, JFU è autorizzata a esigere gli interessi relativi a una somma di 5,50 €, pari almeno agli interessi legali e spese amministrative, a rivendicazione del danno risultante dal ritardo, riservandosi il diritto a un'ulteriore rivendicazione di altro danno derivante dal ritardo. In caso di restituzione di debito (ovvero se la somma prelevata dal vostro istituto di credito o azienda di carte di credito è stata restituita del tutto o in parte o viene rivendicata in altra forma), sarà addebitato un forfait di € 25,00 per prenotazione, a meno di non provare che il danno non sussiste o che è stato causato un danno per una somma inferiore.

I pagamenti sono calcolati sulla base delle prestazioni dovute da più tempo. Alle prestazioni in scadenza, è necessario aggiungere i costi, gli interessi, e infine la prestazione principale.

4. Check-in bagaglio/ Documenti necessari

Si consiglia di presentarsi al banco check-in 2 ore e 30 minuti prima dell'orario di partenza. I banchi check-in chiudono 50 minuti prima dell'orario di partenza del volo prenotato. Non sarà più possibile effettuare il check-in dopo la chiusura del sistema. Il passeggero deve presentarsi al banco check-in al massimo 50 minuti prima dell'orario di partenza del volo per procedere alla registrazione dei bagagli e ricevere la carta d'imbarco. In caso di ritardo oltre il suddetto orario, il passeggero perderà il proprio diritto al trasporto o a qualsivoglia forma di rimborso.

Il passeggero è tenuto a presentarsi al check-in provvisto del numero di prenotazione e di un passaporto valido, insieme a eventuali altri documenti di viaggio richiesti per l'ingresso e l'uscita dal paese di destinazione (visto e altro). In assenza di tali documenti, JFU si vedrà costretta a rifiutare il check-in, dovendo il passeggero essere in possesso di tutti i documenti di viaggio eventualmente richiesti per l'ingresso e l'uscita dal paese di destinazione.

5. Modifica della prenotazione/ Annullamento

Tutti i voli possono essere modificati contattando il Call center JFU, dietro corresponsione di spese di modifica pari a € 30/ MAD 330 per volo e passeggero fino a un massimo di 12 ore prima dell'orario di partenza.

Il passeggero sarà tenuto a corrispondere l'eventuale differenza di prezzo se la nuova tariffa al momento della modifica di prenotazione risulta superiore (prezzo del volo del giorno in oggetto). In caso di tariffa inferiore, il passeggero non avrà diritto a ricevere la differenza. Le tariffe indicate su Internet non sono comprensive di tasse e oneri. Il prezzo totale viene indicato nella fase 3 del processo di prenotazione.

Pur perdendo il proprio diritto al viaggio, il passeggero ha diritto a ricevere la somma corrispondente alla tariffa aerea in caso di mancato check-in entro 40 minuti dall'orario di partenza , dietro presentazione di tutti i documenti di viaggio necessari (Passaporti e Visti) e se non è in possesso della carta d'imbarco. Lo stesso dicasi per il passeggero che avesse precedentemente avvertito JFU della sua assenza sul volo in oggetto.

6. Bagaglio

(1) La franchigia per bagaglio registrato ammonta a 20 kg.
Per il bagaglio a mano, la franchigia ammonta a 6 kg (dimensioni: 55 cm x 40 cm x 20 cm).È consentito 1 solo bagaglio a mano. I bambini inferiori a 2 anni oggetto di prenotazione con tariffe per bambini piccoli (paragrafo 10) non hanno diritto ad alcuna franchigia bagaglio (nè bagaglio a mano, nè bagaglio registrato).

(2) Il numero di bagagli registrati e loro peso è indicato sul biglietto di controllo bagaglio del passeggero. Il nome del passeggero deve obbligatoriamente figurare sul bagaglio registrato. L'eventuale violazione della suddetta prescrizione può comportare l'esclusione di responsabilità.

(3) JFU ha la facoltà di rifiutare il check-in di bagagli nel caso in cui il loro imballaggio non ne garantisca un trasporto sicuro.

(4) I bagagli registrati a nome del passeggero non devono contenere oggetti fragili o deperibili, oggetti di grande valore come ad esempio argento, gioielli, metalli preziosi, computer, telecamere, telefoni cellulari, dispositivi elettronici, valori mobiliari, effetti e altri oggetti di valore o documenti d'affari, campioni, documenti d'identità, chiavi di abitazioni, chiavi di autovetture, o medicinali dei quali il passeggero possa aver bisogno, nè tantomeno dispositivi medicali come occhiali, apparecchi di ausilio all'udito e altro. JFU ha la facoltà di rifiutare il trasporto di tali oggetti sotto forma di bagaglio registrato, con la conseguente limitazione della sua responsabilità.

(5) I bagagli registrati sono trasportati sullo stesso aereomobile sul quale viaggia il passeggero, salvo che il vettore non valuti l'impossibilità di effettuarne il trasporto. In questo caso, il vettore deciderà che i bagagli siano trasportati su uno dei voli successivi.

(6) Il ritiro dei bagagli registrati avviene nell'aeroporto di destinazione che figura sul biglietto di controllo bagaglio. Il passeggero è tenuto a ritirare il proprio bagaglio non appena questo sia messo a sua disposizione dall'aeroporto di destinazione o dovunque il volo sia stato interrotto.

7. Bagaglio speciale/Eccedenza di bagaglio

Il trasporto di bagaglio speciale/eccedenza di bagaglio(cioè di qualsiasi bagaglio che superi il peso ammesso dalla franchigia, come i bagagli sportivi, gli animali, e le sedie a rotelle) è oggetto di un onere supplementare. L'onere dovrà essere corrisposto prima della partenza, pena la perdita del diritto di trasporto del suddetto bagaglio.

Eventuale bagaglio speciale o in eccedenza oltre i 50 kg di peso, il trasporto di animali (compresi cani guida per non vedenti) e il trasporto di passeggeri disabili devono necessariamente essere dichiarati e confermati prima del ritorno chiamando il Call Center JFU, causa la diminuita capacità di carico.

Il supplemento per le eccedenze di bagaglio ammonta a € 12/MAD 140 / kg per vol.

Attrezzature sportive quali biciclette, tavole da surf, sci, sacche da golf, windsurf, attrezzature da sub e altri oggetti del genere, che non possono essere trasportati in cabina a causa del proprio peso e dimensioni, saranno trasportati nella stiva fino a un peso massimo di 30 kg con un supplemento di € 30,00 / MAR 350 per collo per volo. Se il peso supera i 30 kg, entrano in vigore le condizioni per le eccedenze di bagaglio (€ 12 – MAD 140 per Kg).
È ammesso al massimo un bagaglio per passeggero. Le spese amministrative non saranno rimborsate. Le attrezzature sportive devono essere dichiarate e confermate chiamando il Call Center JFU, causa la diminuita capacità di carico.

È ammesso il trasporto di strumenti musicali in cabina nella misura in cui non superino le dimensioni ordinarie di bagaglio a mano. Il trasporto di strumenti che superano le dimensioni ordinarie del bagaglio a mano deve essere prenotato e confermato dal nostro Call Center JFU. Gli strumenti devono essere trasportati adeguatamente imballati (contenitore rigido) per il solo trasporto in stiva. Nel caso in cui il peso del bagaglio superi la franchigia gratuita di 20 kg, sarà addebitata una somma pari a € 30 – MAD 350 per tratta per il trasporto in stiva dello strumento.

Eventuali decisioni relative all'accettazione di bagagli speciali saranno prese in funzione della disponibilità e in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza. Di conseguenza, è possibile che il numero di bagagli speciali sia limitato o che siano completamente esclusi dal trasporto.
Norme applicate :

a) Tutti i bagagli speciali devono essere appropriatamente imballati per il trasporto aereo e al fine di impedire danni esterni e interni. JFU declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un imballaggio improprio.

b) Le biciclette devono essere imballate come sopra specificato. Sarà pertanto necessario girare il manubrio verso l'interno, svitare i pedali e sgonfiare i pneumatici. Le bombole d'ossigeno devono essere completamente scariche.

JFU può rifiutare il check-in di bagagli speciali il cui imballaggio sia improprio o inageduato.

Le armi sportive sono trasportate soltanto in funzione di precise restrizioni, previo consenso del vettore, secondo le sue indicazioni dietro pagamento di spese amministrative non rimborsabili pari a € 30, MAD 350 per volo. Il trasporto di armi sportive può essere rifiutato senza obbligo di motivazione specifica. Armi e minuzioni devono essere imballate e trasportate separatamente.

8. Trasporto di donne incinte

Per motivi di sicurezza e per evitare rischi alla salute delle donne incinte, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Le donne incinte possono viaggiare senza certificato medico che ne attesti la capacità di viaggiare fino al termine della 28° settimana di gravidanza; potrà essere eventualmente verificato il libretto paziente a comprova del fatto che tale termine non sia ancora scaduto;
b) dalla 29° alla fine della 36° settimana di gravidanza, il trasporto sarà autorizzato soltanto dietro presentazione di un certificato medico,
c) a partire dall 37°, e dalla 30° settimana di gravidanza in caso di gemelli,il trasporto non è consentito in nessun caso.

Le medesime condizioni restano valide e devono essere soddisfatte al momento del volo di ritorno.

9. Trasporto di passeggeri disabili

(1) I disabili hanno la possibilità di portare una sedia a rotelle per passeggero disabile, che deve essere indicata al momento della prenotazione. Per motivi di sicurezza, il numero di sedie a rotelle in cabina è limitato a 2 sedie ripiegabili e/o munite soltanto di motore elettrico con batteria a secco.

(2) JFU accetterà il trasporto di un solo passeggero ipovedente per volo accompagnato dal proprio cane guida in cabina passeggeri. Il trasporto del cane guida per non vedenti è gratuito.
A causa del rigido regolamento in vigore, il trasporto di cani guida su voli a destinazione Gran Bretagna, Irlanda e e Svezia sarà effettuato in conformità alle disposizioni del paragrafo 12.

(3) Per motivi di sicurezza e di spazio, il trasporto di una sedia a rotelle o cane guida dovrà essere espressamente dichiarato e seguito da conferma di accettazione presso il Call Center JFU. Il diritto al trasporto sarà collegato alla presentazione della conferma di accettazione.

(4) Gli accompagnatori non hanno diritto alla gratuità, ma dovranno al contrario corrispondere l'intera somma della tariffa aerea.

10. Trasporto di bambini piccoli, neonati e adolescenti

Il trasporto di bambini piccoli (inferiori ai 2 anni) sarà effettuato alla tariffa ridotta per bambini piccoli pari a soli € 40 - MAD 460 per volo, ferme restando le seguenti condizioni:
il trasporto di bambini piccoli deve essere dichiarato, e sarà limitato al 10% dei posti per volo. Nel calcolo dell'età del bambino, si terrà conto del giorno fissato per il volo e, in caso di volo andata e ritorno, del giorno di ritorno. I bambini piccoli viaggeranno in braccio agli accompagnatori. Non hanno diritto a un posto proprio nè a bagagli in franchigia (nè bagagli a mano nè bagagli registrati), a meno che non abbiano una prenotazione a proprio nome senza riduzioni speciali. Ogni adulto può accompagnare un solo bambino piccolo.

I bambini più grandi non potranno beneficiare di alcuna riduzione. I bambini/gli adolescenti inferiori ai 12 anni possono viaggiare soltanto se accompagnati da una persona almeno di età superiore ai 16 anni che ne assuma la responsabilità. A partire dal 12° anno di età, i bambini/gli adolescenti possono essere trasportati senza accompagnatore soltanto dietro autorizzazione firmata dal tutore legale. In tal caso, il biglietto sarà prenotato a tariffa piena.

Per i bambini tra i 5 a i 12 anni che viaggiano soli, JFU offre un servizio di accompagnamento. Tale servizio ammonta a € 30 - MAD 330 per bambino per tratta, quale supplemento al prezzo del volo. Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni, contattate il nostro Call Center JFU. In tal caso, il biglietto sarà prenotato a tariffa piena.

Siete pregati di notare che, in alcuni paesi, i bambini e gli adolescenti sotto i 18 anni devono presentare un modulo di autorizzazione dei genitori all'espatrio precedentemente compilato. Il passeggero interessato è tenuto a essere in possesso di tutiti i documenti eventualmente necessari. JFU non mette a disposizione alcun accompagnatore nè sorvegliante, declinando altresì eventuali responsabilità per le conseguenze di un accompagnamento o sorveglianza inadeguati.

11. Trasporto di animali

È accettato il trasporto di animali nella misura di un cane o un gatto per passeggero dietro pagamento supplementare di spese amministrative (non rimborsabili) pari a € 30 per animale e segmento di volo in cabina, e a € 50 per animale e segmento di volo in stiva, a condizione che siano stati dichiarati e confermati al momento della prenotazione con indicazione del peso e che viaggino in un contenitore appropriato e sicuro, fornito dal passeggero. Gli animali che superano i 6 kg di peso saranno trasportati unicamente in stiva. Per il trasporto in cabina, è necessario prevedere un contenitore adeguato morbido e impermeabile, per il trasporto in stiva un contenitore rigido e solido. I contenitori per il trasporto di animali devono resistere all'eventuale sopravvenienza di danni interni ed esterni durante il trasporto. JFU declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a contenitori non adeguati.

I cani per non vedenti viaggiano gratuitamente in cabina senza contenitore di trasporto conformemente alle disposizioni del paragrafo 10 (2) (3).
JFU declina ogni responsabilità per eventuale pregiudizio alla salute dell'animale in seguito al volo e accetta di trasportare l'animale a condizione che il passeggero se ne assuma la piena responsabilità. Il passeggero deve farsi carico di eventuali controlli sanitari necessari, nonché della presentazione di attestati e documenti richiesti per l'ingresso dell'animale nel territorio del paese di destinazione.

A causa delle severe norme previste, JFU è impossibilitata al trasporto di animali (compresi i cani guida per non vedenti) sui voli in partenza per e a destinazione di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia .

Ciascuna richiesta di trasporto di animali è rimessa alla decisione di JFU. Il trasporto degli animali sarà obbligatoriamente oggetto di dichiarazione con conferma di accettazione presso il Call Center JFU.

12. Spuntini/Bevande

A bordo sono in vendita spuntini e bevande.

13. Voli non fumatori

Tutti i voli JFU sono non fumatori.

14. Danni/Perdita bagaglio

(1) JFU si fà carico della sola responsabilità per danni arrecati durante i propri voli per i quali esista un contratto di trasporto valido.

(2) La responsabilità per perdita, ritardo o danni al bagaglio è limitata alle disposizioni di cui al paragrafo 24(3). Si consiglia vivamente di sottoscrivere una polizza assicurativa bagaglio.

(3) Se sul biglietto di controllo bagaglio non figura il peso del bagaglio registrato, si intende che il peso totale di tale bagaglio non supera il peso ammesso in franchigia per la categoria di trasporto corrispondente.

(4) JFU rifiuta qualsivoglia responsabilità per danni causati dal bagaglio del passeggero. Nel caso in cui oggetti stipati all'interno del bagaglio provochino danni al bagaglio di un altro passeggero o alla proprietà di JFU, il proprietario del bagaglio in questione sarà responsabile del danno così sopravvenuto.

(5) Nel caso in cui bagagli registrati contengano oggetti non accettati conformemente alle presenti Condizioni Generali di Trasporto (CGT), non potrà essere invocata la responsabilità di JFU per eventuali danni sopravvenuti a tali oggetti nè per la loro perdita, salvo sopravvenienza in seguito a colpa o negligenza grave da parte di JFU. Si rinvia ai paragrafi 17, comma (6), e 24, comma (3).

(6) In qualsiasi caso, la responsabilità di JFU sarà limitata ai soli danni comprovati, con diminuzione dell'ammontare del danno da rifondere in caso di corresponsabilità.
Inoltre, si rinvia alle clausole di responsabilità di cui al paragrafo 24.

15. Dichiarazione per danneggiamento/perdita di bagaglio

(1) La dichiarazione per danneggiamento deve essere tempestivamente effettuata presso l'agente responsabile nell'aeroporto di destinazione mediante verbale di sinistro.

(2) Sono escluse azioni giudiziarie in caso di danneggiamento del bagaglio se il beneficiario non ha ammesso il ricorso presso il vettore al massimo entro 7 giorni dalla ricezione del bagaglio. Tali dichiarazioni devono essere effettuate per iscritto e depositate o inviate secondo i termini equi sopra menzionati.

(3) Nel caso in cui il bagaglio sia accettato senza alcun reclamo scritto alla consegna, fino a prova contraria si riterrà che il bagaglio consegnato non è danneggiato e, in conformità al contratto di trasporto, le norme di cui al contratto contemplano il fatto che le valigie e altri bagagli dello stesso tipo servono a proteggere il loro contenuto e devono essere resistenti alle scalfiture e alla pressione.

(4) Anche la perdita di un bagaglio deve essere tempestivamente segnalata all'agente responsabile all'interno dell'aeroporto in questione dopo il volo.

La notifica di perdita viene registrata e inserita in un sistema di ricerca con accesso su scala internazionale.

16. Consegne di sicurezza/Bagagli non ammessi

(1) Per motivi di sicurezza, è vietato l'utilizzo di apparecchiature elettroniche durante il decollo e l'atterraggio. È vietato per tutta la durata del volo l'utilizzo di radiotelefoni. L'utilizzo di apparecchiature elettroniche diverse è consentito soltanto previa autorizzazione degli assistenti di volo.

(2) È vietato trasportare i seguenti bagagli:
- oggetti diversi da utensili di viaggio, cioè non destinati all'utilizzo da parte del passeggero durante il viaggio; oggetti che possano mettere in pericolo l'aeromobile, le persone ovvero gli oggetti a bordo dell'aeromobile, in particolare sostanze esplosive, gas compressi, sostanze ossidanti, radioattive, corrosive o magnetizzanti, sostanze leggermente infiammibili, sostanze tossiche o aggressive, nonché tutte le sostanze liquide in genere, ovvero oggetti o sostanze classificate come sostanze pericolose in conformità alle disposizioni in materia di sostanze pericolose;
- oggetti giudicati non adatti al trasporto da JFU a causa del peso, delle dimensioni o della natura degli stessi.

(3) Ai passeggeri è fatto divieto di trasportare armi di qualsiasi tipo su di sè o nel proprio bagaglio (in stiva o a mano), in particolare armi da fuoco, armi da urto o armi da getto, nonché contenitori in pressione a gas che possono essere utilizzati a fini di aggressione o difesa. Lo stesso dicasi per le munizioni e le sostanze esplosive di qualsiasi genere.
Le condizioni eccezionali previste dalle disposizioni per bagaglio speciale sono applicate alle armi sportive e relative munizioni.
Se il passeggero è in possesso di oggetti la cui forma esterna o marchiatura suggerisca che si possa trattare di armi, munizioni, o sostanze esplosive, è tenuto ad avvisare JFU prima della partenza. JFU autorizza il trasporto di tali oggetti soltanto se trasportati in quanto carico o bagaglio registrato conformemente alle disposizioni in materia di trasporto di sostanze pericolose.
Ciò non si applica al personale responsabile dell'incolumità dei passeggeri, tenuto al possesso di porto d'armi nello svolgimento delle proprie mansioni. Durante il volo, il personale dovrà consegnare le proprie armi al vettore responsabile (in conformità ai regolamenti speciali).

(4) JFU ha la facoltà di rifiutare il trasporto di oggetti di cui al paragrafo precedente come bagaglio; se viene constatata la presenza di tali oggetti durante il trasporto, JFU può rifiutare la prosecuzione del loro trasporto.

(5) I fucili giocattolo (in plastica o metallo), le catapulte, le posate, le lamette di rasoio (sia lamette di sicurezza sia lamette aperte), normali giocattoli che possano essere utilizzati come armi, aghi da lana, le mazze sportive ingombranti, le stecche da carambola, da snooker o da biliardo, e qualsiasi altro oggetto appuntito o affilato sono vietati in cabina e, nel caso in cui siano autorizzati, devono essere trasportati unicamente come bagagli in stiva, e devono pertanto essere prelevati dal bagaglio a mano prima dell'imbarco. Lo stesso dicasi per forbicine da unghie, limette da unghie, pettini con manico e siringhe (salvo se ne sia regolarmente prescritto l'utilizzo). In ogni caso, è vietato il trasporto in cabina di oggetti e sostanze sopra menzionati.

(6) I bagagli registrati dei passeggeri non devono contenere oggetti deperibili e fragili, computer nè altre apparecchiature elettroniche, gioielli, argenteria, argento, valori mobiliari, sistemi di sicurezza o altri oggetti di valore, documenti d'affari o campioni, passaporti, documenti d'identità nazionali nè altri documenti.

17. Trasporto solo dietro presentazione di documenti di viaggio validi e completi

Il trasporto da parte di JFU può aver luogo soltanto dietro presentazione dei documenti di viaggio validi e completi al momento del check-in, compresi, per ciascun passeggero, il numero di prenotazione nonché un passaporto valido e un Visto qualora sia richiesto.

Ciascun passeggero è personalmente responsabile del possesso di documenti di viaggio validi e completi, titoli di trasporto e carte d'identità conformi alle disposizioni che regolano l'uscita e l'ingresso nel rispettivo paese di partenza e di destinazione, compresi visti e altro, nel momento in cui intraprende un viaggio. Lo stesso dicasi per i bambini piccoli (iscrizione obbligatoria sul passaporto di un genitore/tutore), nonché per tutti gli altri documenti indispensabili, come certificati medici, di vaccinazione e altro, anche per tutti gli animali al seguito. In alcuni paesi, gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni devono presentare un modulo di autorizzazione dei genitori.
Se tali condizioni non sussitono, il trasporto potrà essere rifiutato.

In qualità di vettore, JFU è inoltre tenuto a rifiutare il trasporto se le condizioni di uscita o di ingresso in un paese di partenza o di destinazione non sono state soddisfatte o se i documenti di trasporto e altri giustificativi non possono esere presentati.

Nota bene: Tutti i passeggeri non cittadini o non residenti in un paese membro dell'Unione Europea in partenza dal Marocco con un visto turistico sono tenuti a presentare un biglietto di andata e ritorno conformemente ai regolamenti in vigore.

18. Potere decisionale del comandante di bordo

Il comandante di bordo ha il diritto, in ogni momento, di prendere tutte le misure di sicurezza eventualmente necessarie. In conseguenza di ciò, egli ha potere decisionale totale sui passeggeri, sul carico, e sulla ripartizione, allocazione e scarico dei bagagli da trasportare. Tutte le decisioni, ovvero se e come il volo sarà intrapreso, sono rimandate alla sua autorità. Lo stesso si applica in casi in cui il comportamento, la condizione o lo stato psico-fisico di un passeggero siano tali per cui il personale di bordo debba prestargli cure particolari.

19. Comportamento a bordo

Se il comportamento di un passeggero a bordo o prima di imbarcarsi sull'aeromobile è tale da :
- mettere in pericolo l'aeromobile, una persona o gli oggetti a bordo o
- limitare i membri dell'equipaggio nell'esercizio delle proprie funzioni o
- ignorare istruzioni dell'equipaggio, in particolare riguardo il divieto di fumo, il consumo di alcolici o di droghe o
- risultare un peso inaccettabile per gli altri passeggeri o l'equipaggio o comportare danni o ferite,

JFU ha il diritto di prendere le misure necessarie e adeguate per porre fine a ulteriori conseguenze derivanti da tale comportamento.
JFU potrà inoltre esigere che il passeggero abbandoni l'aeromobile, se necessario e appropriato all'accaduto, rifiutarne il traporto sui propri voli in futuro o vietare a tale passeggero di viaggiare in tutta la propria rete aerea. Tali crimini commessi a bordo dell'aeromobile sono perseguibili civilmente e penalmente.

20. Limitazioni/Rifiuto di trasporto

JFU può rifiutare o interrompere anzitempo il trasporto presente o futuro di un passeggero o del suo bagaglio nei seguenti casi:
a) il trasporto viola le leggi in vigore, i regolamenti in vigore o le condizioni del paese di partenza o di destinazione o dei paesi sorvolati;

b) il trasporto può mettere in pericolo l'incolumità, l'ordine o la salute degli altri passeggeri o dell'equipaggio o costituire una prova per loro inaccettabile;

c) la condizione psico-fisica, compreso uno stato indotto dal consumo di alcolici o dall'assunzione di droghe o medicinali, presenta un pericolo ovvero un rischio per la persona del passeggero, o per gli altri passeggeri, l'equipaggio o i beni;

d) il passeggero si è rifiutato di sottoporsi ai controlli di sicurezza previsti sulla sua persona e sul suo bagaglio;

e) il prezzo del volo, le tasse e gli oneri dovuti non sono stati corrisposti, anche per voli passati;

f) il passeggero non è in possesso di tutti i documenti richiesti per l'ingresso/l'uscita dal paese di destinazione (paragrafo 5), di documenti di viaggio validi, ha distrutto i propri documenti di viaggio durante il volo o rifiuta di consegnarli al personale di bordo su richiesta dietro rilascio di ricevuta;

g) il passeggero non indica un numero di prenotazione o ne indica uno falso oppure la prenotazione per il numero indicato non corrisponde al documento d'identità presentato, o non può essere comprovato che sia la persona per la quale è stata effettuata la prenotazione;

h) il passeggero viola le consegne di JFU in materia di sicurezza o le istruzioni nell'ambito del regolamento interno JFU;

i) il passeggero possiede bagaglio non ammesso;

j) il passeggero ha già commesso in passato una delle azioni od omissioni sopra menzionate che hanno messo in pericolo l'incolumità, l'ordine o la salute degli altri passeggeri, membri dell'equipaggio o dei beni di JFU oppure JFU ha fatto divieto formale al passeggero di imbarcarsi sull'aeromobile.

k) un bambino/adolescente di età compresa tra i 12 e i 16 anni viaggia solo sprovvisto dell'autorizzazione dei genitori firmata (vedere paragrafo 10). Il trasporto effettuato da JFU è limitato a voli diretti prenotati presso JFU e non è applicato ad altri voli di connessione. Non è possibile garantire ai passeggeri la possibilità di voli di connessione. È applicabile in questo caso la responsabilità limitata di cui al paragrafo 24 (1), comma 2. Se desiderate ugualmente combinare più voli JFU singoli o un solo volo JFU con voli di altre compagnie aeree, ciò sarà fatto a vostro rishcio e pericolo. Sarà in ogni caso necessario prevedere un buon margine di tempo tra i voli tenendo conto di eventuali ritardi imprevedibili che possono verificarsi nel traffico aereo.

21. Rifiuto di trasporto

JFU può rifiutarsi di effettuare un volo se consideri tale volo disturbato, compromesso o limitato per cause di forza maggiore non apparenti al momento della prenotazione, come ad esempio guerra, problemi interni, catastrofi naturali.

JFU può d'altronde rifiutarsi di effettuare un volo se consideri tale volo disturbato, compromesso o reso impossibile da circostanze non apparenti al momento della prenotazione e non imputabili a JFU, quali cattive condizioni meteorologiche, rischi per la sicurezza, sciopero di servizi di navigazione aerea o dell'aeroporto o disposizioni amministrative non imputabili a JFU (divieto di atterraggio e sorvolo ad esempio).

22. Overbooking

In conformità al regolamento (CE) n° 261/2004, JFU concede le prestazioni di indennizzo e assistenza specificate nel regolamento in caso di mancato imbarco, annullamento, e consistenti ritardi. Tali prestazioni sono escluse se il mancato imbarco, l'annullamento o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali, come il maltempo, verifiche di sicurezza, difetti e avarie imprevedibili in materia di sicurezza aerea, scioperi e altro.

23. Responsabilità

(1) Generalità
Nel presente caso di trasporto aereo di persone nonché di carichi e bagaglio all'interno e all'esterno della Comunità Europea, la responsabilità è soggetta alle restrizioni di responsabilità della Convezione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo privato in data 12-10-1929 nella versione del Protocollo dell'Aja del 28.09.1955, a seconda che si tratti di trasporto internazionale nel senso della Convenzione di Varsavia e/o della Convenzione di Montreal.

Il trasporto è soggetto al regolamento di responsabilità della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 o della stessa convenzione del 1929 nella versione del verbale dell'Aja del 28.09.1955, a seconda che l'una o l'altra si applichino al trasporto in questione in conformità al contratto di trasporto (denominata di seguito unicamente "Convenzione di Varsavia"), salvo il caso in cui il trasporto non sia considerato un trasporto internazionale nel senso della Convenzione di Varsavia.

La responsabilità di JFU non supera in alcun caso l'ammontare del danno comprovato. JFU si assume la responsabilità per danni indiretti o successivi soltanto se causati da negligenza grave o intenzionalmente. Non applica deroghe alle disposizioni della Convenzione di Varsavia e della Convenzione di Montreal.

Se la parte lesa è parzialmente responsabile del danno occorso saranno applicate le norme giuridiche previste in materia di esclusione o diminuzione dell'obbligo di indennizzo a causa della parziale responsabilità della parte lesa.

Non può essere richiamata la responsabilità di JFU per danni risultanti dal mancato adempimento da parte del passeggero delle obbligazioni derivanti dal rispetto delle disposizioni nazionali alle quali JFU si sia attenuta.

La responsabilità di JFU è richiamata soltanto in caso di intenzionalità e negligenza grave per errori od omissioni nella programmazione oraria dei voli o in altri elenchi ufficiali dei voli, nonché per le informazioni fornite da agenti, dipendenti o mandatari JFU al livello di dati, orari di partenza o di arrivo o dell'effettuazione del volo.

L'esclusione e le limitazioni di reponsabilità di JFU sono inoltre applicate per analogia nei confronti dei propri agenti, dipendenti, rappresentanti nonché di eventuali altre persone il cui aeromobile sia utilizzato da JFU, compresi loro agenti, dipendenti e rappresentanti. L'ammontare totale approssimativo dell'indennizzo da corrispondere da parte di JFU e da parte delle persone sopra menzionate non potrà superare le soglie massime in vigore per JFU.

In mancanza di espressa previsione contraria, nessuna delle precedenti condizioni di trasporto avrà come contenuto la rinuncia a un'esclusione di garanzia nè una limitazione di garanzia di JFU secondo la Convenzione di Varsavia, la Convenzione di Montreal o la legislazione europea o nazionale.

(2) Lesioni corporali
La responsabilita di JFU nei confronti di un passeggero in caso di decesso, lesioni corporali o pregiudizio alla salute è soggetta alla Legge sulla navigazione aerea, al Regolamento (CE) 2027/97 ; per i trasporti internazionali nel senso della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Montreal, a loro disposizioni, al Regolamento (CE) 2027/97 nonché alle presenti condizioni di trasporto e, per tutti gli altri trasporti, alla legislazione applicabile nonché alle presenti condizioni di trasporto.
Per le richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni corporali o altro pregiudizio alla salute di un passeggero, JFU non invocherà i limiti di responsabilità di cui all'art. 22 comma 1 della Convenzione di Varsavia o disposizioni nazionali o europee comparabili, rinunciando altresì a invocare, fino a un ammontare di responsabilità pari a 100 000 diritti speciali di prelievo (DSP) del Fondo Monetario Internazionale (FMI), le eccezioni di cui all'art. 20 comma 1 della Convenzione di Varsavia o disposizioni nazionali o europee comparabili. Tutte le altre richieste di risarcimento danni al di fuori di tale ambito saranno sottoposte alle limitazioni di cui all'Articolo 21, comma 2, della Convenzione di Montreal nonché a eventuali altre obiezioni in conformità alla legislazione europea e nazionale e alle presenti condizioni di trasporto.

In mancanza di previsione contraria all'enunciato del paragrafo precedente, sono valide le eccezioni della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Montreal e legislazione europea o nazionale applicabile senza limitazioni.

In caso di incidente nel quale un passeggero sia ucciso o ferito, JFU provvederà immediatamente, al massimo 15 giorni dopo l'accertamento dell'identità delle persone fisiche aventi diritto a un risarcimento, a pagare un anticipo per soddisfarne le esigenze economiche dirette secondo la gravità dell'incidente. In caso di decesso, il suddetto anticipo ammonta a una somma minima in euro pari a 16 000 DSP per passeggero. L'anticipo non rappresenta un riconoscimento di responsabilità e potrà essere defalcato dalle eventuali ulteriori somme corrisposte da JFU in seguito a propria responsabilità. L'anticipo non dovrà essere rimborsato, a meno che non si tratti di un caso previsto dall'Articolo 20 dela Convenzione di Montreal e/o di una responsabilità parziale del passeggero, o nel caso in cui siano ulteriormente comprovati l'ingiustificata corresponsione di indennizzo alla persona che l'ha percepito o la negligenza che ha generato il danno o una parziale responsabilità.

In caso di trasporto di un passeggero che per età e condizione psico-fisica possa rappresentare un pericolo per la sua persona durante detto trasporto, non sarà richiamata la responsabilità di JFU per eventuali lesioni corporali (compreso il decesso) nella misura in cui esse siano causate dalla suddetta condizione.

I passeggeri per i quali il trasporto possa rappresentare un pericolo in seguito a tali motivazioni sono tenuti a informarne preventivamente JFU perchè possa verificare la possibilità e le circostanze per effettuare un tale trasporto senza incorrere in pericoli. In caso di dubbio, il vettore avrà il diritto di rifiutare il trasporto.

(3) Danni al bagaglio
Secondo la Convenzione di Varsavia, la responsabilità di JFU per perdita del bagaglio è limitata, per i bagagli registrati sui trasporti internazionali, a una somma pari a € 20 per chilogrammo, e per i bagagli non registrati a una somma totale massima pari a € 547,00 per passeggero . In caso di trasporto nazionale e trasporto secondo la Convenzione di Montreal, la responsabilità per danneggiamento del bagaglio è limitata a un totale di 1.000 diritti speciali di prelievo DSP (somma arrotondata in euro) per passeggero .

Le limitazioni di responsabilità non sono valide se il danno è stato causato da JFU in modo intenzionale o per imprudenza ai sensi della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Montreal.

La responsabilità di JFU è richiamata soltanto per danni occorsi a oggetti fragili o deperibili, computer o altre apparecchiature elettroniche, gioielli, argenteria, valori mobiliari, dispositivi di sicurezza o altri oggetti di valore, documenti d'affari o campioni, passaporti o documenti d'identità nazionale, contenuti nei bagagli registrati, che JFU ne sia al corrente oppure no, quando siano stati provocati da JFU per negligenza grave o in modo intenzionale. Ciò non avrà alcuna influenza sulle disposizioni della Convenzione di Varsavia.

La responsabilità di JFU non è richiamata per danni provocati da oggetti che si trovino nel bagaglio del passeggero, a meno che non siano la conseguenza di una grave negligenza o comportamento intenzionale di JFU. Nel caso in cui tali oggetti provochino danni al bagaglio di un altro passeggero o ai beni di JFU, dei suoi dipendenti o di terzi, il passeggero in questione sarà tenuto a risarcire JFU per tutti i danni e relative spese ad essa causati in conseguenza di ciò e di liberare JFU dal diritto di terzi.

(6) In qualsiasi caso, la responsabilità di JFU sarà limitata ai soli danni comprovati, con diminuzione dell'ammontare del danno da rifondere in caso di corresponsabilità.

24. Termini per la richiesta di indennizzo e azioni legali

(1) Notifica di sinistri
Per procedere alla notifica di sinistro in seguito alla restituzione di un bagaglio danneggiato o in ritardo, si rinvia al paragrafo 16.

(2) Termini supplementari per azioni legali
Il termine di ricorso è di 2 anni per le azioni di indennizzo conseguenti a danni di sorta, a partire dalla data di arrivo dell'aereo nel luogo di destinazione o dal giorno in cui l'aereo avrebbe dovuto arrivare, o ancora dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. Il calcolo del termine è rimesso al diritto del tribunale interpellato.

25. Protezione e sicurezza dei dati

I dati relativi alla persona (quali nome, indirizzo, numero di telefono, dati di carte di credito) sono indispensabili per procedere alla prenotazione. JFU attribuisce un'importanza basilare alla protezione dei dati personali dei passeggeri. I dati vengono registrati secondo il processo elettronico e protetti conformemente alle disposizioni in vigore in quel dato momento nella legislazione nazionale e ad altre disposizioni legislative in materia di controllo informatico su Internet. A complemento delle suddette, saranno interamente applicate le disposizioni di cui alla rubrica " Protezione dei dati elettronici" su www.jet4you.com.

26. Riserva di adeguamento tariffario

JFU si riserva di modificare la tariffa aerea confermata al momento della prenotazione in caso di introduzione o aumento di tasse percepite per determinati servizi, come tasse e oneri aeroportuali calcolati per passeggero o per volo, in modo che tale aumento venga direttamente ripartito su ciascun passeggero e/o ciascun posto, salvo che non siano passati più di 4 mesi tra la data di conclusione del contratto e la data convenuta per il viaggio.
JFU si riserva d'altronde di adeguare i prezzi confermati al momento della prenotazione in caso di aumenti materialmente giustificabili, di entità considerevole, e imprevedibili delle spese di carburante, per quanto giustificato dalla modifica tariffaria, a meno che non siano passati più di 4 mesi tra la data di conclusione del contratto e la data convenuta per il viaggio. L'aumento delle spese di carburante per passeggero viene calcolato in funzione della differenza tra il prezzo di acquisto del carburante al momento della prenotazione e il prezzo di acquisto al momento della dichiarazione di domanda complementare. In quanto basati sul consumo di carburante per il volo in questione, i costi aggiuntivi totali di carburante risultanti sono divisi per il numero di passeggeri del rispettivo modello d'aeromobile.
In caso di ulteriore modifica della tariffa aerea, JFU sarà tenuto a informare tempestivamente il passeggero, al massimo 21 giorni prima della partenza. In caso di aumento del prezzo superiore al 5 %, il passeggero può rescindere il contratto senza incorrere nella fatturazione di spese od obbligo di viaggio su altro volo almeno equivalente, se JFU è in grado di offrire al passeggero un tale volo senza maggiorazione. Il passeggero dovrà far valere tempestivamente i propri diritti in seguito alla comunicazione dell'aumento tariffario da parte di JFU.

27. Modifiche

Nessuna agenzia, dipendente, o terzo sono abilitati a modificare o integrare le presenti condizioni di trasporto, nè a rinunciare alla loro applicazione.

28. Competenza giuridica

I tribunali di Casablanca (Marocco) hanno piena competenza giuridica per azioni riguardanti controversie sul patrimonio derivanti dal trasporto o in relazione al trasporto del passeggero da parte di JFU, salvo diversa giustificazione di altro tribunale esclusivo. La convenzione di competenza giuridica non è valida nell'ambito di applicazione della Convenzione di Varsavia nè delle Convenzione di Montreal, nè nei confronti di persone non commercianti e la cui competenza giuridica generica sia in Marocco.

29. Invalidità di singole clausole

La sopravvenuta invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Trasporto non influenzerà in alcun modo la validità delle altre clausole. In caso di dubbio o ambiguità, la versione di riferimento delle condizioni di gestione della compagnia è la versione Francese.

Avvertenze

Osservazione conf. in allegato al Regolamento (CE) 2027/97 d.l.v. del Regolamento (CE) 889/02
Responsabilità del vettore nei confronti dei passeggeri e del loro bagaglio
La presente nota informativa sintetizza le norme di responsabilità applicate dai vettori comunitari come richiesto dalla legislazione comunitaria e dalla Convenzione di Montreal.
Indennizzo in caso di decesso o ferimento
Non è fissato alcun limite finanziario alla responsabilità in caso di ferimento o decesso di un passeggero . Il vettore non può contestare le richieste di indennizzo per danni fino a un ammontare di 100.000 DSP (equivalente approssimativo in valuta locale). Oltre tale somma, il vettore può difendersi contro un ricorso presentando prove del fatto che il suo comportamento non è stato negligente nè doloso.
Versamento di anticipi
In caso di decesso o ferimento di un passeggero, il vettore deve versare un anticipo a copertura delle esigenze economiche immediate entro un termine di quindici giorni a partire dall'identificazione della persona avente diritto all'indennizzo. In caso di decesso, tale anticipo non potrà essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente approssimativo in valuta locale).
Ritardo dei passeggeri
In caso di ritardo dei passeggeri, il vettore è responsabile dei danni, ad eccezione del caso in cui abbia preso tutte le precauzioni ragionevolmente prevedibili per evitarli o sia stato impossibile prendere tali precauzioni. In caso di ritardo dei passeggeri, la responsabilità è limitata a 4.150 DSP (equivalente approssimativo in valuta locale).
FR Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 30.5.2002 L 140/5
Ritardo del bagaglio
In caso di ritardo del bagaglio, il vettore è resposabile dei danni, ad eccezione del caso in cui abbia preso tutte le precauzioni ragionevolmente prevedibili per evitarli o sia stato impossibile prendere tali precauzioni. In caso di ritardo dei bagagli, la responsabilità è limitata a 4.150 DSP (equivalente approssimativo in valuta locale).
Distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio
Il vettore è responsabile in caso di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio fino a un ammontare di 1.000 DSP (equivalente approssimativo in valuta locale). In caso di bagagli registrati, è responsabile anche senza colpa da parte sua, salvo precedente difetto nel bagaglio. In caso di bagagli non registrati, il vettore è responsabile soltanto per sua colpa.
Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio
Un passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale al più tardi al momento del check-in, dietro pagamento di un onere aggiuntivo.
Reclami riguardanti il bagaglio
In caso di deterioramento, perdita, ritardo o distruzione del bagaglio, il passeggero interessato deve presentare il proprio reclamo per iscritto presso il vettore al più presto possibile. In caso di danni occorsi a bagagli registrati e in caso di ritardo nella distribuzione del bagaglio, il passeggero deve presentare il proprio reclamo per iscritto entro un termine rispettivamente di sette giorni e venti giorni a partire dalla data alla quale sono stati riconsegnati. Rispettiva responsabilità del vettore con il quale è stato concluso il contratto e del vettore effettivo. Se il vettore che effettua il volo non è lo stesso con cui è stato concluso un contratto, il passeggero ha il diritto di rivolgere il proprio reclamo o ricorso indistintamente all'uno o all'altro. Se il nome o codice di un vettore figura sul biglietto, tale vettore è quello con il quale è stato concluso il contratto.
Termini di ricorso
Eventuali azioni di risarcimento dei danni devono essere intentate nel corso dei due anni successivi alla data di arrivo dell'aereo, o successivi alla data alla quale l'aereo avrebbe dovuto atterrare.
Fondamento delle norme sopra menzionate
Le norme sopra esposte si rifanno alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recepita dalla Comunità mediante il regolamento (CE) n° 2027/97 [come modificato dal regolamento (CE) n° 889/2002] e dalla legislazione nazionale delgi Stati membri.

Osservazioni:

La responsabilità di JET4YOU ("JFU") in qualità di vettore comunitario è limitata a 1.000 diritti speciali di prelievo ("DSP", somma arrotondata nella valuta locale) per distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo del bagaglio. Se il valore del bagaglio supera tale somma, si consiglia al passeggero di presentare una dichiarazione di interesse al ritiro bagagli prima del decollo, indicando il proprio interesse al ritiro del bagaglio in questione con menzione dell'importo relativo, o di assicurarli integralmente. Nel caso in cui il passeggero abbia indicato un importo e pagato il supplemento previsto, JFU verserà il risarcimento danni fino all'importo indicato, essendo JFU impossibilitata a provare che tale importo è superiore all'interesse reale del passeggero . Per i danni causati da un ritardo del trasporto di persone, la responsabilità di JFU è limitata a 4.150 DSP.
Per i viaggi il cui luogo di destinazione finale o qualsiasi luogo di scalo intermedio sia situato in un paese diverso dal paese di partenza, il trasporto del viaggiatore può ricadere nella Convenzione di Varsavia, che limita generalmente la responsabilità del vettore ai casi di decesso o ferite corporali nonché alla perdita o ai danni al bagaglio.
Sono applicabili le condizioni di trasporto di JFU e altre condizioni di JFU.

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